Sommario

La costruzione del pozzo è regolata dalla legge. Per procedere con la sua attuazione, è necessario soddisfare le condizioni specificate nella legge sull'acqua, nonché nella legge mineraria e geologica. Secondo l'art. 36. dei diritti sull'acqua, il proprietario del terreno ha diritto al cosiddetto uso ordinario dell'acqua che è di sua proprietà e della falda acquifera della sua terra, se serve ai bisogni della propria famiglia.

Per la costruzione di dispositivi idrici è necessaria un'autorizzazione per l'acqua. Non è necessaria un'autorizzazione per la costruzione di pozzi fino a 30 m di profondità per "uso normale", a condizione che l'assunzione di acqua non superi i 5 m3 al giorno. Se la profondità del pozzo destinato all'uso ordinario dell'acqua non supera i 30 m, tale pozzo non è soggetto alla legge geologica e mineraria - in caso contrario, devono essere soddisfatte le condizioni specificate nella normativa, ad es. sviluppare un progetto di perforazione di pozzi e approvarlo dal voivodo.

Indipendentemente da quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di costruzione deve essere segnalata allo starost (sindaco della città). La notifica deve specificare il tipo, la portata e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, la data di inizio e allegare schizzi o disegni. Le condizioni tecniche per la realizzazione del pozzo sono specificate nel Regolamento del Ministro delle Infrastrutture del 12 aprile 2002 sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli edifici e la loro ubicazione (§ 31-33); incl. la distanza dei pozzi dovrebbe essere di 5 m dal confine del lotto, 7,5 m dall'asse del fosso stradale e 15 m dalle vasche di raccolta dei rifiuti.

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